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Linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi: analisi della versione definitiva

20 aprile 2026 15 min di lettura

Indice dell'articolo

Se non hai tempo di leggere tutto, ecco i punti chiave dell'articolo:

  • Linee Guida adottate con determinazione n. 38/2026, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2026 (versione 1.0).
  • Gli obblighi del decreto non cambiano. Le Linee Guida li declinano e rendono operativi.
  • Il Capitolo 8 è quello più utile nella pratica perché contiene esempi concreti su modifica sostanziale, onere sproporzionato, filiera e-book e distinzione B2C/B2B.
  • La presunzione di conformità alla EN 301 549 ha ora un paragrafo autonomo (5.4) che chiarisce come strutturare la documentazione per AgID.

  • La versione definitiva aggiunge una disposizione esplicita sul tracciamento delle disabilità: cookie, fingerprinting e accessibility overlay vanno verificati.
  • La checklist unica della bozza è sostituita da quattro schede differenziate per siti web, documenti non web e app mobili.
  • La conformità obbligatoria resta ai livelli WCAG A e AA. Il riferimento è alle WCAG 2.1 e non alle 2.2.
  • La piattaforma per i reclami dei consumatori è operativa dall’11 marzo 2026: AgID ha ora tutti gli strumenti per procedere.

La versione definitiva delle Linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi segna il passaggio dalla bozza in consultazione dell’aprile 2025 all’adozione definitiva del 4 marzo 2026. Gli obblighi del decreto non sono cambiati, ma il documento che li declina operativamente ha subito modifiche rilevanti nel passaggio dalla consultazione all’adozione.

Sezioni intere aggiunte durante il processo di revisione, una disposizione operativa sul tracciamento delle disabilità ora esplicitata nel testo, quattro schede di controllo ed esempi operativi su cosa costituisce modifica sostanziale e cosa no.

Una precisazione è però doverosa. Roberto Scano, tra i massimi esperti italiani di accessibilità e contributore allo sviluppo della norma EN 301 549 e delle WCAG, ha osservato che la versione definitiva delle Linee Guida “non ha apportato sostanziali novità” rispetto alla bozza in consultazione. Dal punto di vista normativo-tecnico è vero perché gli obblighi restano quelli del decreto, la norma armonizzata è la stessa, le WCAG di riferimento sono le stesse e il perimetro dei servizi non è cambiato. Le Linee Guida non hanno creato infatti obblighi che il decreto non contenesse già.

In questo articolo guardiamo però lo stesso documento con l’occhio di chi deve applicarlo: il fornitore di servizi, il responsabile tecnico, il consulente che aveva la bozza come riferimento operativo e ora deve capire dove la versione definitiva interviene, chiarisce e dettaglia. Per chi lavora sull’implementazione concreta, le differenze tra le due versioni hanno un impatto diretto su come si prepara un audit, si struttura la documentazione e si gestisce il rapporto con AgID.

Nelle settimane successive alla pubblicazione ci siamo spesso trovati a rispondere alla stessa domanda: “ma rispetto alla bozza, cosa cambia?” Questo articolo è la risposta, attraverso una lettura operativa di cosa contiene, dove interviene rispetto alla bozza e cosa comporta per chi fornisce servizi digitali ai consumatori.

Il ruolo delle Linee Guida AgID nel quadro normativo

Partiamo dal contesto perché su questo punto si fa ancora confusione.

Le Linee Guida danno attuazione all’articolo 21 del D.Lgs. 82/2022, il decreto che ha recepito in Italia l’European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882). Il decreto è in vigore dal 28 giugno 2025 e si applica a diverse categorie di servizi tra cui comunicazione elettronica, accesso a media audiovisivi, trasporto passeggeri, servizi bancari per consumatori, e-book e commercio elettronico.

Le Linee Guida Agid sono definitive?
Al momento sì, AgID le ha adottate con determinazione n. 38 del 4 marzo 2026 come versione 1.0 delle Linee Guida. L’iter si è concluso formalmente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2026 e il percorso avviato con la consultazione pubblica dell’aprile 2025 si è quindi chiuso.

Questo non significa che il documento non sarà mai aggiornato. Le Linee Guida stesse anticipano evoluzioni future, in particolare quando la Commissione Europea recepirà la nuova versione della norma armonizzata EN 301 549, aggiornamento che porterà con sé il passaggio dalle WCAG 2.1 alle WCAG 2.2 come riferimento obbligatorio. Ma al momento la versione 1.0 è quella vigente ed è su questa che AgID condurrà le verifiche di conformità.

Gli obblighi del decreto sono operativi già dal 28 giugno 2025, ma quello che mancava fino alla pubblicazione delle Linee Guida era il quadro attuativo completo: criteri di valutazione, strumenti di verifica, modalità di vigilanza e regole documentali. Senza Linee Guida, AgID aveva il mandato ma non gli strumenti e dall’11 marzo 2026 è operativa anche la piattaforma per le segnalazioni dei consumatori.

Quello attuale è il riferimento che AgID userà nelle verifiche di conformità, nella gestione dei reclami e nell’esercizio del potere sanzionatorio.

Dal 28 giugno 2025, ai fornitori di servizi digitali previsti dal decreto non si applicano più le disposizioni della Legge 4/2004 (Legge Stanca) su Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, onere sproporzionato, dichiarazione di accessibilità, procedura di attuazione e divieto di stipula contratti per siti non conformi. Al loro posto, il decreto prevede che il fornitore predisponga le informazioni sull’accessibilità in conformità all’Allegato IV, indicando le modalità con cui sono soddisfatti i requisiti, un adempimento diverso dalla dichiarazione della L. 4/2004 per struttura e contenuti. Per questi soggetti il quadro è ora interamente definito dal D.Lgs. 82/2022 e dalle presenti Linee Guida. La Legge 4/2004 resta applicabile ai soggetti pubblici, ma il perimetro per i fornitori di servizi EAA è quello nuovo. Se la tua dichiarazione di accessibilità è stata redatta sul modello previgente, va aggiornata.

Da consultazione a versione definitiva: cosa è cambiato

La bozza era costituita da 7 capitoli e tre allegati, mentre la versione definitiva ne ha 9 e questa riorganizzazione non è solo formale poiché è cambiato il modo in cui devi leggere e applicare il documento.

L’aggiunta più evidente è il Capitolo 8 “Focus” che nella consultazione non esisteva. Questo contiene sette sottosezioni di approfondimento tra cui la distinzione tra servizi B2C e B2B, gli esempi concreti di modifica sostanziale, le indicazioni sulla funzione di compliance aziendale, gli approfondimenti sulla norma EN 301 549, sulle WCAG e sulla filiera e-book. È il capitolo che leggerai più spesso nella pratica perché traduce gli obblighi in scenari riconoscibili.

Il capitolo sulla vigilanza e i reclami, che nella bozza era un paragrafo del capitolo 6, è diventato un capitolo autonomo, il 9. AgID gli ha dato il peso di un capitolo per segnalare che il meccanismo di controllo è al centro del sistema. Se gestisci un servizio digitale, il consiglio è partire dalla fine del documento.

L’apparato definitorio si è ampliato poi da 7 a più di 15 definizioni e i riferimenti normativi sono passati da circa 20 a circa 40.

Chi è soggetto agli obblighi e cosa significa “consumatore”

Nella bozza il testo parlava di “cittadini/consumatori”, mentre invece la versione definitiva usa esclusivamente “consumatori”, allineandosi alla definizione dell’articolo 2 del decreto: una persona fisica che acquista per fini estranei alla propria attività professionale.

La scelta circoscrive l’ambito soggettivo e i servizi rivolti esclusivamente a professionisti o aziende non rientrano nel perimetro del decreto. Ma la versione definitiva chiarisce un caso che la consultazione lasciava aperto e che nella nostra esperienza genera il maggior numero di dubbi, ovvero i servizi misti. Se il tuo e-commerce vende sia a consumatori sia a professionisti, il servizio nella sua interezza deve essere conforme, non esiste separazione tra la parte consumer e la parte business dello stesso sito.

Le Linee Guida aggiungono anche una raccomandazione che era assente nella bozza: i servizi B2B puri dovrebbero comunque rispettare i requisiti di accessibilità. Non è vincolante, ma è comunque una presa di posizione ufficiale AgID.

Filiera e-book e responsabilità per ogni attore

La consultazione trattava il tema con condizionali (“si potrebbe verificare il caso”, “potrebbero essere coinvolti”), mentre la versione definitiva prende posizione e assegna responsabilità precise lungo l’intera catena.

Gli editori che non siano microimprese sono responsabili della produzione di libri digitali conformi e della predisposizione dei metadati di accessibilità. I distributori e aggregatori devono garantire che file e metadati non vengano alterati. Gli operatori di commercio elettronico devono rendere pubblici ai consumatori i metadati sulle caratteristiche di accessibilità e, se gli editori non li trasmettono, devono informare i consumatori. I produttori di software di lettura e servizi cloud devono garantire che i loro strumenti interpretino correttamente le caratteristiche di accessibilità dei file.

Il decreto già implicava questa catena di responsabilità, ma la consultazione non la esplicitava. La versione definitiva toglie ora ogni ambiguità su chi deve fare cosa.

Come funziona la presunzione di conformità alla EN 301 549

Tra tutte le differenze rispetto alla consultazione, questa è quella con il maggiore impatto operativo. Il meccanismo della presunzione di conformità esiste già nel decreto (articolo 14) ma la bozza ne parlava in modo approssimativo nel testo. La versione definitiva gli dedica il paragrafo 5.4 autonomo, con un titolo esplicito e una formulazione che ne chiarisce la portata applicativa per i fornitori di servizi.

Quindi, i servizi conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del decreto, nella misura in cui tali norme contemplano quei requisiti. La norma armonizzata vigente è la EN 301 549 v.3.2.1 (2021-03).

In pratica, se dimostri che il tuo servizio rispetta la EN 301 549, hai una presunzione legale di conformità al decreto. Quando AgID ti verifica e produci una documentazione che attesta il rispetto della norma armonizzata, non ti viene chiesto di dimostrare la conformità requisito per requisito del decreto. La presunzione copre i requisiti contemplati dalla norma e non quelli aggiuntivi della sezione IV dell’Allegato I, ovvero della sezione che prevede requisiti specifici per ciascun settore (e-commerce, banche, trasporti, e-book, comunicazione elettronica e media audiovisivi). Per il commercio elettronico, ad esempio, copre i requisiti generali (percepibilità, operabilità, comprensibilità, robustezza) ma non l’obbligo di fornire informazioni sull’accessibilità dei prodotti venduti, né l’accessibilità specifica delle funzionalità di identificazione e pagamento. Questi vanno verificati e documentati separatamente, quindi se devi costruire un fascicolo di conformità, la EN 301 549 è il punto di partenza

Tracciamento delle disabilità e tutela della privacy

Questa è la disposizione che nella pratica avrà più impatto sulle implementazioni tecniche. La tutela della privacy delle persone con disabilità ha fondamento nel GDPR e nel decreto, ma la bozza in consultazione non la declinava in termini operativi. La versione definitiva lo fa e con indicazioni precise.

Il paragrafo 5.1 della versione definitiva dettaglia infatti una disposizione specifica: devi adottare misure per evitare la tracciatura degli strumenti e delle impostazioni che aiutano le persone con disabilità ad accedere ai servizi digitali. Il testo menziona espressamente cookies e browser fingerprinting come tecniche che potrebbero raccogliere dati da cui desumere una condizione di disabilità.

Devi dichiarare quindi, tra le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 12 comma 2 del decreto, di non ricorrere a tecniche web di tracciamento dalle quali sia possibile desumere condizioni di disabilità.

L’impatto riguarda analytics, cookie di profilazione e strumenti di terze parti, ma nella nostra esperienza l’area più critica sono gli accessibility overlay. Si tratta di widget che si sovrappongono all’interfaccia e che, per funzionare, raccolgono dati sulle impostazioni utente, sulle tecnologie assistive attive e sulle preferenze di visualizzazione. Se il tuo sito utilizza uno di questi strumenti, le Linee Guida ti impongono una verifica che va oltre la conformità tecnica e tocca la tutela della privacy.

Modifica sostanziale e onere sproporzionato con esempi operativi

Uno dei limiti più evidenti della consultazione era l’assenza di definizioni operative per queste due eccezioni, già previste dall’articolo 13 del decreto. Il fornitore sapeva di poterle invocare, ma non aveva elementi per capire dove cadesse il confine. Nella pratica, questo generava due reazioni opposte, ovvero chi interpretava in modo estensivo per evitare l’adeguamento e chi non invocava nulla per paura di sbagliare.

La versione definitiva, nel Capitolo 8, fornisce finalmente esempi concreti di modifica sostanziale: il rifacimento dell’interfaccia utente è una modifica sostanziale, così come la migrazione da un CMS a un altro. L’aggiornamento, per esempio, di versione dello stesso CMS non lo è, l’introduzione di un chatbot nemmeno. Per le definizioni, si richiama il Regolamento UE 2023/1230 (macchine) e le Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia.

Per l’onere sproporzionato, la versione definitiva aggiunge un chiarimento temporale rispetto al decreto. Il D.Lgs. 82/2022 prevede il rinnovo della valutazione almeno ogni cinque anni (articolo 13, comma 5, lettera c). Le Linee Guida stringono questa frequenza: la valutazione va aggiornata almeno annualmente, oltre che quando il servizio viene modificato o su richiesta delle autorità. L’obbligo di conservazione della documentazione è di almeno 5 anni dall’ultima fornitura del servizio.

Chi riceve finanziamenti pubblici o privati per migliorare l’accessibilità non può invocare l’onere sproporzionato, fondi PNRR inclusi.

Il regime transitorio ha limiti precisi. I fornitori possono continuare a usare prodotti già in uso legittimamente prima del 28 giugno 2025 per servizi analoghi, ma non oltre il 28 giugno 2030. I contratti conclusi prima del 28 giugno 2025 restano validi fino alla scadenza, ma per non più di cinque anni da quella data. In entrambi i casi, qualsiasi modifica al servizio fa decadere la disposizione transitoria e riattiva gli obblighi di conformità.

Accessibilità by design e by default: i due modelli delle Linee Guida

La consultazione trattava l’accessibilità by design con un focus su contratti e collaudo e il concetto di by default non compariva come approccio autonomo. In molti dei progetti che seguiamo, questa distinzione differenzia un adeguamento duraturo da uno che si sgretola alla prima modifica del sito.
La versione definitiva li separa nel paragrafo 6.2 e li definisce come approcci complementari.

L’accessibilità by design integra l’accessibilità in tutto il ciclo di vita del servizio, da progettazione e implementazione a operatività e manutenzione. Richiede competenze specifiche e investimenti in formazione, ma una volta acquisita come valore aziendale abbatte i costi degli interventi post-produzione.

L’accessibilità by default, invece, parte da interfacce e componenti già accessibili. Le Linee Guida citano i kit di Designers Italia come strumento per velocizzare le implementazioni. L’approccio funziona sia per lo sviluppo interno sia per l’affidamento a fornitori esterni.

La versione definitiva aggiunge poi due raccomandazioni organizzative. In primis suggerisce di istituire una funzione di compliance per l’accessibilità o, almeno, designare un Referente dell’accessibilità. In seconda battuta consiglia di coinvolgere utenti con diverse disabilità nel ciclo di vita del servizio, almeno nelle fasi di progettazione e collaudo, in un approccio di co-design.

Le quattro schede di controllo per la verifica di conformità

La consultazione allegava una sola checklist WCAG 2.1 con tre livelli (A, AA, AAA), sezione anagrafica e spazio firme, mentre la versione definitiva la sostituisce con quattro schede differenziate.

La Scheda 1 copre i siti web ed è basata sulla EN 301 549 (criteri sezione 9), la Scheda 2 copre i siti web basandosi sulle WCAG 2.1, solo livelli A e AA. La Scheda 3 si applica ai documenti non web (PDF, fogli di calcolo, presentazioni) ed è basata sulla EN 301 549, sezione 10. La Scheda 4 riguarda le applicazioni mobili, basata sulla EN 301 549 sezione 11, con una distinzione tra funzionalità aperta e funzionalità chiusa che genera criteri differenziati.

I criteri di livello AAA, presenti nella checklist della consultazione, non compaiono nelle schede della versione definitiva, quindi la conformità obbligatoria resta ancorata ai livelli A e AA.

La Scheda 4 merita però attenzione specifica. La distinzione tra funzionalità aperta (che consente l’interazione con screen reader, display braille e altre tecnologie assistive esterne) e chiusa (output vincolato al dispositivo) genera criteri distinti, inclusi alcuni contrassegnati con l’avviso “non ci sono requisiti testabili“. Ciò significa che la norma riconosce casi dove la verifica automatizzata non è possibile e serve una valutazione esperta, quindi se sviluppi o commissioni app mobili, devi tenerne conto nella pianificazione dei test.

Vigilanza AgID, reclami e requisiti documentali

Il Capitolo 9 descrive il meccanismo di controllo con un livello di dettaglio che la consultazione non offriva.

Un consumatore che ritiene un servizio non fruibile può inoltrare reclamo ad AgID attraverso la piattaforma dedicata, operativa dall’11 marzo 2026. AgID valuta formalmente il reclamo e, se positivo, contatta il fornitore per una fase collaborativa obbligatoria, in conformità al considerando 99 della direttiva. Questo non è un passaggio facoltativo, la direttiva richiede meccanismi alternativi di risoluzione prima del ricorso ai tribunali.

Per dimostrare la conformità è possibile trasmettere le schede di controllo compilate come documentazione probatoria, ma la documentazione deve rispettare requisiti formali precisi quali trasmissione digitale, firma digitale con marcatura temporale, sottoscrizione dal rappresentante legale, da un delegato o dal Referente per l’accessibilità.

Sul piano sanzionatorio, per i soggetti con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro, AgID può applicare sanzioni fino al 5% del fatturato. Per tutti gli altri, la sanzione prevista dall’articolo 24 del decreto va da 5.000 a 40.000 euro.

Perché le Linee Guida citano le WCAG 2.1 e non le 2.2

Le Linee Guida adottano le WCAG 2.1 come standard di conformità e le WCAG 2.2 compaiono nei riferimenti standard, ma senza obbligo formale.

La consultazione conteneva una raccomandazione a progettare in linea con le WCAG 2.2, mentre invece la versione definitiva l’ha rimossa e la ragione è tecnica. La norma armonizzata vigente (EN 301 549 v.3.2.1) richiama le WCAG 2.1, quindi fino a quando la Commissione Europea non recepirà un aggiornamento (il mandato M/587 del 14 settembre 2022 è in corso) il riferimento formale resta quello.

Se stai progettando un servizio da zero, considera comunque i criteri aggiuntivi delle WCAG 2.2 quali focus visibile migliorato, target size minimo e autenticazione accessibile. Diventeranno obbligatori con l’aggiornamento della norma armonizzata e adeguarsi dopo costa molto di più che progettare bene oggi.

Cosa fare adesso se eroghi servizi digitali ai consumatori

Il tempo della preparazione è finito e le Linee Guida definitive completano il quadro normativo.

La piattaforma per i reclami è operativa e qualsiasi consumatore può segnalare un servizio non accessibile con pochi clic, quindi AgID ha tutti gli strumenti per procedere.

Se eroghi servizi digitali ai consumatori, verifica prima di tutto se rientri nell’ambito di applicazione: e-commerce, servizi bancari, trasporti, comunicazione elettronica, media audiovisivi ed e-book. Le microimprese, con meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, sono esentate. Se superi anche solo una delle due soglie, non sei più microimpresa e sei soggetto agli obblighi.

Conduci o aggiorna la valutazione di conformità usando le quattro schede di controllo della versione definitiva, verifica le policy di tracciamento e tieni a mente che la disposizione sul tracciamento delle disabilità richiede una revisione di analytics, cookie e qualsiasi widget che possa raccogliere dati sulle tecnologie assistive. Nella nostra esperienza, è il punto dove le aziende scoprono problemi che non sapevano di avere.

Quindi predisponi la documentazione con firma digitale e marcatura temporale e conservala per almeno 5 anni perché AgID può richiederla in qualsiasi momento.

Se hai bisogno di capire dove ti trovi rispetto al quadro normativo definitivo, prenota una consulenza di 30 minuti con Manfredi Annibaldis, COO & Accessibility Web Expert, per una valutazione dello stato del tuo servizio e delle priorità di intervento.

Domande frequenti

Chi è soggetto alle Linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi?

Le Linee Guida si applicano ai fornitori di servizi digitali rivolti ai consumatori che rientrano nelle sei categorie previste dal D.Lgs. 82/2022: comunicazione elettronica, accesso a media audiovisivi, trasporto passeggeri, servizi bancari, e-book e commercio elettronico. Sono escluse le microimprese con meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni di euro. I servizi misti B2C/B2B devono essere conformi nella loro interezza.

Cosa cambia tra la versione in consultazione e la versione definitiva?

Le differenze principali sono: paragrafo autonomo sulla presunzione di conformità alla EN 301 549, disposizione specifica sul tracciamento delle disabilità (privacy), quattro schede di controllo differenziate al posto di una sola checklist, Capitolo 8 “Focus” con esempi operativi su modifica sostanziale e onere sproporzionato, distinzione esplicita tra accessibilità by design e by default, responsabilità definite per ogni attore della filiera e-book. Il documento passa da 52 a 75 pagine con definizioni e riferimenti normativi ampliati.

Cos’è la presunzione di conformità alla EN 301 549?

È il meccanismo previsto dall’articolo 14 del decreto, a cui la versione definitiva dedica per la prima volta un paragrafo autonomo (5.4). I servizi conformi alla norma armonizzata EN 301 549 v.3.2.1 sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del decreto, nella misura in cui la norma contempla quei requisiti. Non copre i requisiti aggiuntivi settoriali (sezione IV dell’Allegato I). È il percorso probatorio più strutturato per documentare la conformità ad AgID.

Come funziona il reclamo AgID per problemi di accessibilità?

Un consumatore che ritiene un servizio non fruibile può inoltrare reclamo tramite la piattaforma AgID, operativa dall’11 marzo 2026. AgID effettua una valutazione formale e, se positiva, contatta il fornitore per una fase collaborativa obbligatoria. Il fornitore deve comunicare le informazioni per dimostrare la conformità, con documentazione digitale sottoscritta con firma digitale e marcatura temporale. Le sanzioni vanno da 5.000 a 40.000 euro per la generalità degli operatori, fino al 5% del fatturato per i soggetti con fatturato superiore a 500 milioni di euro.

Perché le Linee Guida fanno riferimento alle WCAG 2.1 e non alle 2.2?

Perché la norma armonizzata vigente (EN 301 549 v.3.2.1) richiama le WCAG 2.1. Le WCAG 2.2 compaiono tra i riferimenti standard del documento ma senza obbligo formale. La Commissione Europea ha dato mandato (Decisione M/587 del 14 settembre 2022) per l’aggiornamento della norma armonizzata, ma fino al suo recepimento il riferimento resta le WCAG 2.1.

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