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Dichiarazione di accessibilità: cosa devi sapere per essere in regola
Indice dell'articolo
Puoi avere un sito perfettamente accessibile, conforme WCAG 2.1 livello AA e testato da utenti con disabilità, ma se non pubblichi una dichiarazione di accessibilità conforme al modello AGID, dal punto di vista normativo è come se fossi ancora al punto di partenza.
La dichiarazione di accessibilità è un obbligo normativo preciso, con modalità di redazione definite e conseguenze verificabili in caso di assenza o non conformità.
Nel percorso di adeguamento normativo, è spesso l’elemento più sottovalutato dalle aziende sebbene sia il primo a essere verificato.
Se gestisci un e-commerce o un servizio digitale che rientra nell’ambito della normativa, non puoi limitarti a pubblicare una pagina generica. La dichiarazione deve essere coerente con lo stato effettivo del tuo sito e aggiornata con cadenza annuale.
Qui ti spieghiamo cosa serve davvero per redigere una dichiarazione conforme, chi è obbligato e come utilizzare gli strumenti disponibili senza improvvisare.
Chi è obbligato alla dichiarazione di accessibilità

L’obbligo di dichiarazione riguarda soggetti specifici definiti dalle Linee Guida AGID e dall’European Accessibility Act.
L’obbligo di pubblicare una dichiarazione di accessibilità riguarda categorie distinte di soggetti, come definito dalle Linee Guida AGID sull’accessibilità:
- Soggetti privati con fatturato superiore a 500 milioni di euro, ovvero soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro.
Questi devono rilasciare e aggiornare entro il 23 settembre di ogni anno una dichiarazione di accessibilità, secondo la Legge n. 4/2004, nota come Legge Stanca, e si applica a ciascun sito web e applicazione mobile di cui sono titolari.
- Soggetti che rientrano nell’European Accessibility Act. Dal 28 giugno 2025 sono stati imposti i requisiti di accessibilità a tutte le aziende private con più di 10 dipendenti o fatturato a livello di azienda, fondo o gruppo societario superiore a 2 milioni di euro annui.
Nel contesto dell’EAA, si parla più correttamente di un’informativa sull’accessibilità che deve includere una dichiarazione di conformità, informazioni chiare sul livello di accessibilità dei prodotti e servizi offerti e la relativa documentazione tecnica. Questi contenuti devono essere resi disponibili all’interno delle condizioni generali di contratto o in sezioni dedicate del sito.
Rientrano esplicitamente e-commerce, servizi di trasporto, servizi bancari, servizi di media audiovisivi, siti e app di enti pubblici e imprese private che forniscono servizi essenziali.
Dichiarazione di accessibilità per più paesi UE
La dichiarazione si basa su un modello europeo armonizzato, definito dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1523. Questo significa che la struttura e i contenuti obbligatori sono gli stessi in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Il modello prevede due sezioni, una che risponde ai requisiti della Decisione Europea, l’altra che raccoglie informazioni specifiche richieste dall’autorità nazionale competente.
In Italia, per esempio, l’AGID ha definito l’Allegato 1 alle Linee Guida sull’Accessibilità che riproduce perfettamente il modello europeo, aggiungendo una seconda sezione con informazioni richieste specificamente in ambito nazionale.
Tale seconda sezione include dettagli sul CMS utilizzato, sui test di usabilità effettuati, sul numero di dipendenti con disabilità e sul responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.
Cosa cambia se operi in più paesi
Se la tua azienda ha un centro di interesse in uno o più Stati membri, ossia genera un fatturato rilevante in quel Paese, l’informativa deve essere adeguata alle normative nazionali di recepimento. Lo standard tecnico di riferimento resta uniforme, ma ciascun Paese può prevedere requisiti specifici in termini di contenuti, modalità di pubblicazione e gestione delle segnalazioni, come avviene in Italia.
Non è necessario quindi produrre dichiarazioni completamente diverse per ogni paese, ma è opportuno verificare che la dichiarazione pubblicata rispetti anche i requisiti informativi specifici richiesti dall’autorità nazionale di ciascun mercato in cui si opera e che il meccanismo di feedback e segnalazione sia correttamente collegato alle autorità competenti del paese.
In pratica, se vendi in Italia, Francia e Spagna, la dichiarazione base è unica, ma devi assicurarti che i recapiti per il feedback e i riferimenti normativi siano corretti per ciascun paese e che la dichiarazione sia accessibile dalla versione locale del sito.
Come compilare la dichiarazione: modello AGID

La dichiarazione deve essere compilata esclusivamente secondo il modello AGID previsto dalle linee guida.
La dichiarazione deve essere compilata seguendo il modello ufficiale messo a disposizione da AGID, coerente con l’Allegato 1 alle Linee Guida e con il formato previsto dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1523. Si tratta di un template strutturato con campi editabili, compilabile manualmente o attraverso gli strumenti digitali AGID.
Le informazioni inserite devono derivare da una valutazione tecnica dell’accessibilità del sito e riflettere lo stato effettivo dell’ecosistema digitale. Una compilazione non supportata da evidenze, non è conforme.
Struttura obbligatoria della dichiarazione
Come spiegato, la prima sezione rispetta i contenuti previsti dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1523 e include:
- Denominazione del soggetto erogatore;
- Impegno a rendere accessibile il sito web o l’applicazione mobile, con riferimento al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
- Indicazione del sito o dell’applicazione a cui si applica la dichiarazione;
- Stato di conformità rispetto ai requisiti previsti dall’allegato A alla norma UNI CEI EN 301549 (WCAG 2.1).
Stato di conformità
Sono due gli scenari che possono presentarsi: puoi dichiarare il tuo sito conforme se rispetti pienamente tutte le prescrizioni della norma tecnica, senza alcuna eccezione; non conforme se non è rispettata anche solo una delle linee guida WCAG.
Questa scelta non è arbitraria ed è il frutto di una valutazione tecnica che può essere un’autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore o una valutazione effettuata da terzi. In entrambi i casi, la valutazione deve essere documentata e deve supportare le affermazioni contenute nella dichiarazione.
Se dichiari piena conformità, devi disporre di evidenze che tutte le prescrizioni della norma UNI CEI EN 301549 sono rispettate. Se dichiari non conformità, devi aver mappato le violazioni principali e, dove applicabile, definito un piano di adeguamento.
Contenuti non accessibili
Se dichiari conformità parziale o non conformità, devi elencare tutti i contenuti non accessibili specificandone il motivo: inosservanza del D.lgs 106/2018, onere sproporzionato o contenuti che non rientrano nell’ambito della legislazione applicabile.
Per ciascun caso di non conformità, deve essere descritto con un linguaggio non tecnico, nei limiti del possibile, in che modo il contenuto non è accessibile, facendo riferimento alle prescrizioni applicabili che non sono rispettate.
Se si invoca l’onere sproporzionato, è necessario elencare le sezioni, i contenuti o le funzioni non accessibili per cui fai valere la deroga, fornire le motivazioni che giustificano l’inaccessibilità e indicare le eventuali soluzioni di accessibilità alternative.
Redazione e riesame della dichiarazione
Nella pratica, molte dichiarazioni risultano formalmente compilate ma basate su valutazioni incomplete o non aggiornate, soprattutto dopo interventi evolutivi sul sito.
In una redazione completa devono essere indicate: la data di redazione del documento, il metodo usato per redigerlo e, se applicabile, la data dell’ultimo riesame.
Le Linee Guida AGID raccomandano di riesaminare periodicamente, con frequenza almeno annuale, l’esattezza delle affermazioni contenute. L’obbligo di aggiornamento è fissato al 23 settembre di ogni anno.
Feedback e procedura di attuazione
Fa parte della dichiarazione una descrizione del meccanismo di feedback da utilizzare per notificare eventuali casi di mancata conformità e per richiedere informazioni o contenuti esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva.
Inoltre, si deve sempre indicare i recapiti della persona o dell’unità responsabile della transizione al digitale e della gestione delle richieste, oltre a descrivere la procedura di attuazione cui fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente, con riferimento al Difensore civico digitale.
Seconda sezione: informazioni richieste da AGID
La seconda sezione raccoglie informazioni specifiche sul sito o sull’applicazione mobile e sulla struttura aziendale.
Devi indicare:
- la data di pubblicazione del sito web o dell’applicazione mobile, specificare se sono stati effettuati test di usabilità;
- il CMS utilizzato e, per le applicazioni mobili, specificare i sistemi operativi supportati (iOS, Android);
- il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione;
- il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità e, opzionalmente, la percentuale di spesa prevista nel piano di bilancio in materia di accessibilità;
- se nella struttura è previsto il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e se è stato nominato dal soggetto erogatore.
Pubblicazione e posizionamento della dichiarazione
Una volta compilata, la dichiarazione deve essere pubblicata e il link deve essere collocato nel footer del sito web, con la label “Dichiarazione di accessibilità” o “Accessibilità”.
Il link può rinviare direttamente alla pagina che la contiene o a una pagina con ulteriori informazioni che include il collegamento al documento.
Per le applicazioni mobili, il link deve essere presente nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store e nel relativo sito web del soggetto erogatore.
Qualsiasi modello diverso da quello fornito da AGID non è ritenuto conforme. Non è quindi possibile produrre una dichiarazione personalizzata o semplificata.
Errori frequenti nella compilazione (e come evitarli)

Errori nella compilazione della dichiarazione di accessibilità possono rendere il documento non valido o esporre a contestazioni.
Nella nostra esperienza di supporto alla redazione di dichiarazioni di accessibilità per aziende ed e-commerce, abbiamo identificato pattern ricorrenti di errore che ne compromettono la validità e aumentano l’esposizione a contestazioni.
- Dichiarare “conforme” basandosi solo su tool automatici: Molte aziende utilizzano solo strumenti automatici e, vedendo punteggi elevati (es. 95/100), dichiarano piena conformità. I tool automatici coprono solo il 30-40% dei criteri WCAG 2.1.
- Non aggiornare dopo modifiche sostanziali al sito: ogni modifica sostanziale che impatta accessibilità rende la dichiarazione non più rappresentativa dello stato reale. In caso di segnalazione o verifica AGID, emerge immediatamente la difformità tra quanto dichiarato e lo stato effettivo.
- Meccanismo di feedback non funzionante o insufficiente: nel documento si indica come contatto l’email generica o form non presidiati con segnalazioni perse o non instradate correttamente.
- Copiare modelli generici e compilare con frasi vaghe: non permette agli utenti di capire dove sono le barriere e non dimostra valutazione effettiva del sito.
Sanzioni per dichiarazione non conforme
Anche se la dichiarazione è formalmente un’autodichiarazione del soggetto erogatore, la sua redazione richiede competenze che raramente sono presenti all’interno delle aziende.
Dichiarare piena conformità senza disporre di evidenze documentali, oppure indicare una conformità parziale omettendo criticità note, espone a contestazioni che possono avere conseguenze operative e amministrative concrete.
Le soluzioni fai-da-te, i widget di accessibilità che promettono conformità automatica o le dichiarazioni compilate senza una valutazione effettiva non reggono in caso di controllo.
Quando AGID o un utente mettono a confronto quanto dichiarato con lo stato reale del sito, possono emergere discrepanze che richiedono interventi correttivi più complessi e costosi.
L’approccio professionale, invece, prevede che la dichiarazione sia supportata da un audit tecnico documentato, redatta con il supporto di competenze legali e coperta da adeguate garanzie assicurative che proteggono l’azienda da contestazioni e contenziosi.
Sottovalutare questi aspetti espone a sanzioni economiche, contestazioni da parte degli utenti, segnalazioni ad AGID e danni reputazionali difficilmente reversibili.
Il nostro team supporta aziende ed e-commerce nella compilazione certificata della dichiarazione, con audit tecnico incluso e supporto legale in collaborazione con Polimeni.Legal.
Prenota una consulenza di 30 minuti con Manfredi Annibaldis, COO & Accessibility Web Expert, per valutare lo stato del tuo sito e definire le priorità di intervento.
Domande frequenti
Cosa succede se non pubblico la dichiarazione di accessibilità?
L’assenza della dichiarazione di accessibilità configura una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 4/2004 e dal D.lgs 106/2018. A partire dal 28 giugno 2025, per i soggetti rientranti nell’European Accessibility Act, l’assenza della dichiarazione può comportare sanzioni da 5.000 a 40.000 euro. Oltre alle sanzioni economiche sei esposto a segnalazioni da parte di utenti ad AGID, questo può avviare verifiche d’ufficio e contestare la mancata conformità.
Posso usare un template diverso da quello AGID?
No. Le Linee Guida AGID stabiliscono che qualsiasi modello di dichiarazione diverso da quello fornito da AGID non è ritenuto conforme a quanto richiesto. Il modello è vincolante perché rispetta la Decisione di esecuzione UE 2018/1523 che armonizza la struttura della dichiarazione a livello europeo. Puoi personalizzare il layout grafico della pagina in cui pubblichi la dichiarazione, ma i contenuti devono seguire esattamente la struttura e i campi previsti dal modello ufficiale.
La dichiarazione di accessibilità è obbligatoria per il mio e-commerce?
Se la tua azienda ha un fatturato medio negli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro, sei già obbligato dalla Legge n. 4/2004. Dal 28 giugno 2025, con l’entrata in vigore dell’European Accessibility Act, l’obbligo è stato esteso a tutte le aziende private con più di 10 dipendenti o fatturato superiore a 2 milioni di euro annui che offrono servizi al pubblico attraverso piattaforme digitali. Questo include esplicitamente gli e-commerce, quindi se rientri in queste soglie, la dichiarazione non è opzionale.
La dichiarazione di accessibilità sostituisce l’audit tecnico?
No. La dichiarazione è l’atto formale con cui dichiari lo stato di conformità, ma deve essere supportata da una valutazione tecnica effettiva. Questa valutazione può essere un’autovalutazione interna o una valutazione condotta da terzi, ma deve esistere e deve essere documentata. Non puoi redigere una dichiarazione basandoti su supposizioni o su una revisione superficiale del sito. Se AGID richiede evidenze della conformità dichiarata, devi essere in grado di fornire la documentazione tecnica a supporto.
Devo aggiornare la dichiarazione ogni anno anche se il sito non è cambiato?
Sì. L’obbligo di aggiornamento entro il 23 settembre di ogni anno è indipendente dalle modifiche effettuate sul sito. Devi riesaminare periodicamente l’esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione, verificare che lo stato di conformità dichiarato corrisponda ancora alla realtà e aggiornare la data dell’ultimo riesame. Se il sito non è cambiato e la dichiarazione resta valida, aggiorni solo la data di riesame. Se sono intervenute modifiche sostanziali, devi rivalutare l’accessibilità e aggiornare i contenuti della dichiarazione di conseguenza.
Dove devo pubblicare la dichiarazione di accessibilità sul sito?
Il link alla dichiarazione di accessibilità deve essere collocato nel footer del sito web, con la label “Dichiarazione di accessibilità” o “Accessibilità”. Per le applicazioni mobili, il link deve essere presente nella sezione informazioni generali dello store e nel sito web del soggetto erogatore. Qualsiasi posizionamento diverso non è ritenuto conforme alle Linee Guida AGID.
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